Accertamento, riscossione e contenzioso

11 Settembre 2025

Accertamento con adesione e solidarietà tributaria

L’accertamento con adesione non cancella la solidarietà tributaria ed il vincolo persiste fino a che il debito con l’erario non viene interamente saldato, indipendentemente dal fatto che uno solo dei coobbligati abbia aderito all’accordo con il Fisco.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 17.07.2025, n. 19989, ha stabilito che, in tema di imposta di registro, la solidarietà tra coobbligati permane fintanto che il debito non viene interamente saldato. Nel caso trattato dai giudici di Piazza Cavour, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di rettifica e liquidazione in seguito alla rideterminazione del valore relativo ad una compravendita immobiliare notificando l’atto impositivo, recante maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali nei confronti delle parti contraenti.

I venditori impugnavano l’avviso di rettifica, soccombendo tuttavia in primo grado. Nel frattempo, la parte acquirente sottoscriveva un atto di adesione con l’Agenzia delle Entrate pagando le prime 3 rate. Successivamente, la parte venditrice proponeva ricorso per revocazione della sentenza di primo grado che trovava pieno accoglimento, in quanto, secondo i giudici di prime cure, l’avvenuta adesione da parte dell’acquirente, estingueva di fatto la pretesa tributaria. Veniva pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello senza però avere successo, di talché il ricorso in Cassazione. Gli Ermellini accoglievano le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria ribadendo un proprio orientamento prevalente e consolidato che così possiamo riassumere.

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