Accertamento, riscossione e contenzioso

18 Settembre 2025

Accertamento induttivo, i presupposti per la Cassazione

Le condizioni necessarie per poter rideterminare il reddito d’impresa.

La Cassazione, con l’ordinanza 8.09.2025, n. 24798, nel rappresentare i presupposti alla base dell’accertamento induttivo, evidenzia come l’art. 39, c. 2, lett. c) D.P.R. 600/1973 preveda che l’Ufficio possa determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore o sono inficiate da errori così gravi, numerosi e ripetuti da non riassumere alcuna affidabilità probatoria.

Da tali disposizioni discende che, ai sensi dell’art. 39, c. 2, lett. d) D.P.R. 600/1973, la determinazione del reddito di impresa può essere compiuta dall’Amministrazione Finanziaria prescindendo dalle presunzioni dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

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