Accertamento, riscossione e contenzioso

06 Agosto 2025

Accertamento, la commisurazione effettiva della capacità contributiva

La Cassazione ribadisce che, in caso di accertamento induttivo o analitico-induttivo, il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) impone di considerare i costi, anche presunti, evitando ricostruzioni arbitrarie di redditi lordi inesistenti.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15.07.2025, n. 19574, ha ulteriormente consolidato l’interpretazione costituzionalmente orientata della rilevanza dei costi ogniqualvolta l’Ufficio proceda alla ricostruzione induttiva o analitico-induttiva del reddito, indipendentemente da qualsiasi irregolarità contabile od omissione dichiarativa del contribuente.

In caso di ricorso alla ricostruzione induttiva o analitico-induttiva il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.) preclude la liceità di ricostruzioni reddituali inidonee a rappresentare la dinamica e l’effettivo rilievo economico dei fatti d’impresa imputabili al contribuente nel periodo d’imposta accertato. In particolare, il Giudice di Cassazione ha sottolineato che l’inferenza induttiva alla base della ricostruzione del reddito non può mai trascurare di considerare la deducibilità di costi risultanti dalle fatture emesse dai fornitori. Qualsiasi giudizio arbitrario nell’indagine del rapporto causale costi-ricavi incontra la contrarietà dell’indeclinabile principio della capacità contributiva.

A tal proposito va sottolineato come la Corte di Cassazione, già con la sentenza 21.12.2007, n. 27008, ebbe da sottolineare che, anche nel caso in cui il contribuente si sia reso responsabile di gravi inadempienze in ordine agli obblighi contabili e dichiarativi, e si renda quindi legittimo il ricorso da parte dei verificatori alle cd. presunzioni semplicissime prive dell’ordinaria struttura ternaria della gravità, precisione e concordanza, il livello di garanzia per il contribuente, ancorché inferiore a quello che dovrebbe supportare l’accertamento analitico, non deve però neppure assumere il carattere di “sanzione”.

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