Accertamento, riscossione e contenzioso

29 Gennaio 2024

È illegittimo l’accertamento senza motivazione

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui è illegittimo l’accertamento che è carente di motivazione e non consente al contribuente di comprendere come è stato determinato l’importo oggetto di pretesa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19.01.2024, n. 2029, ha affrontato il tema di una pretesa in materia di Tari per avvisi di pagamento impugnati da una società.

La Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le impugnazioni della contribuente ritenendo gli atti impugnati non adeguatamente motivati.
Ricorre per Cassazione la società che cura la gestione e la riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Chioggia, ritenendo che gli avvisi di pagamento non sono assoggettati agli obblighi di motivazione in quanto non si tratta di atti di tipo provvedimentale.

I giudici di legittimità, con la sentenza in commento che verte sugli accertamenti Tari, hanno modo di ribadire un principio che è pacificamente estensibile a tutte le pretese erariali. Precisamente i giudici, richiamando le previsioni dell’art. 7, c. 1 dello Statuto del Contribuente, affermano che gli atti non possono essere generici e devono, in ogni caso, consentire al contribuente di comprendere come è stato determinato l’importo.

Prosegue la sentenza precisando che non è giuridicamente fondata la tesi che afferma la non necessità di una “specifica” motivazione, non essendo l’atto in questione assimilabile a un vero e proprio atto provvedimentale, quale l’avviso di accertamento e l’avviso di liquidazione.

Risulta, per contro, evidente che, trattandosi di pretesa tributaria, l’atto deve consentire la comprensibilità e con essa la possibilità di valutare la legittimità della pretesa fiscale, incombendo sull’ente impositore l’onere di indicare nell’atto impositivo tutti gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente.

Concludono i giudici ribadendo il seguente principio di diritto: qualsiasi atto, ancorché non ricompreso tra quelli di cui all’elencazione contenuta nell’art. 19 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, in quanto avente a oggetto la richiesta di un corrispettivo relativo a un’entrata di natura pubblicistica e, dunque, avente natura impositiva, è assoggettato ai principi generali del procedimento tributario di accertamento e all’onere di motivazione di cui all’art. 7, c. 1 L. 27.07.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

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