Accertamento, riscossione e contenzioso

01 Ottobre 2025

Accessi domiciliari e motivazione per relationem

La Cassazione stabilisce che l’autorizzazione all’accesso domiciliare, se motivata per relationem, richiede il deposito in giudizio della nota richiamata: la sua mancanza comporta nullità dell’atto e dell’accertamento.

In tema di accessi domiciliari (ex art. 52, c. 2 D.P.R. 633/1972) il giudice tributario, chiamato a valutare la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica, deve verificare non solo la sussistenza formale dell’atto autorizzatorio, ma anche la presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali e la correttezza dell’apprezzamento svolto dal pubblico ministero.

Qualora il provvedimento sia motivato per relationem mediante rinvio alla nota dell’organo di polizia tributaria, la stessa nota deve essere depositata in giudizio dall’Amministrazione (a pena di nullità dell’autorizzazione) e, conseguentemente, dell’atto impositivo fondato sulla documentazione acquisita nell’ambito dell’accesso. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 11.09.2025, n. 25049.

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista esercente attività medica, fondato su un PVC redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di accesso domiciliare effettuato presso l’abitazione del contribuente e verifica dei conti correnti bancari. Il ricorso del contribuente veniva inizialmente accolto dalla C.T.P. per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e incongruenza delle risultanze rispetto all’attività esercitata.

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