Società e contratti
23 Giugno 2025
È discusso se in caso di accettazione con beneficio d’inventario di un’eredità occorra l’autorizzazione ex art. 493 c.c., secondo le modalità di cui all’art. 747 c.p.c., per l’intervento e il voto in assemblea da parte degli eredi.
L’art. 493 c.c. stabilisce che l’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria. Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario. La dottrina ritiene che tale elencazione degli atti non sia tassativa; ad esempio, con l’impiego del termine “alienazione” si è inteso riferirsi non soltanto alla vendita, ma anche a ogni atto di alienazione di diritti sui beni ereditari a titolo oneroso (permuta, costituzione di diritti reali, rinuncia traslativa, datio in solutum, ecc.).
Deve, pertanto, rilevarsi come l’obbligo di autorizzazione sussista ogniqualvolta vi sia il pericolo di diminuzione della garanzia dei creditori ereditari e legatari e, quindi, occorre di volta in volta valutare se un determinato atto sia o meno idoneo a ledere le pretese creditorie degli aventi diritto dall’eredità.
Con riferimento all’esercizio del diritto di voto in assemblea, si segnalano 2 precedenti giurisprudenziali, riferibili entrambi alla stessa vicenda, i quali concludono in senso opposto.