Paghe e contributi
11 Novembre 2025
Il Tfr è una voce retributiva soggetta a liquidazione posticipata in un’unica soluzione alla cessazione del contratto. Il dipendente può chiedere all’azienda di ricevere uno o più acconti oltre al saldo finale. Una domanda che può creare incertezze nel datore di lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato si qualifica come un rapporto a prestazioni corrispettive dove il dipendente è tenuto ad assicurare la prestazione manuale e / o intellettuale propria della mansione assegnata e il datore di lavoro, a fronte dell’attività svolta, è obbligato a liquidare la retribuzione spettante in ragione della normativa vigente e della contrattazione individuale e collettiva applicata.
Tra gli elementi retributivi figura il trattamento di fine rapporto (Tfr) che, seppur maturando in ragione dell’attività svolta dal dipendente, non è liquidato, a differenza di altre somme, nel cedolino paga del mese di competenza della prestazione lavorativa. Trattasi, in questo caso, di retribuzione differita, dal momento che il Tfr diviene esigibile dal dipendente esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quale che ne sia la causa.
La distanza temporale che può intercorrere tra maturazione del Tfr e sua liquidazione è stata comunque presa in considerazione dalla normativa (art. 2120 c.c.), la quale consente l’anticipazione di una quota-parte della somma in costanza di rapporto. Al contrario, l’istituto dell’acconto non beneficia della stessa regolamentazione e, nel momento in cui il dipendente lo richiede, è opportuno chiedersi se ed in quale misura l’azienda può acconsentire alla richiesta. Analizziamo la questione in dettaglio.
Cos’è l’acconto Tfr? Nel momento in cui il rapporto di lavoro si interrompe il Tfr maturato diventa una somma esigibile dal dipendente, nel rispetto della scadenza temporale eventualmente fissata dalla contrattazione collettiva.
Se gli accordi non definiscono alcuna scadenza il dipendente può esigere immediatamente l’importo totale.
In deroga a quanto appena descritto, datore di lavoro e dipendente possono accordarsi per liquidare le somme in una o più rate di acconto, con successivo saldo finale.
Quali differenze tra anticipo Tfr e acconto? Anticipo e acconto del Tfr rappresentano entrambi 2 fattispecie derogatorie rispetto alla liquidazione delle somme in un’unica soluzione alla cessazione del contratto.
Le ipotesi in argomento sono tuttavia diverse e non devono essere confuse. Mentre l’anticipazione consiste nell’erogazione di una quota-parte del Tfr, in costanza di rapporto, l’acconto prevede la liquidazione in una o più rate (con saldo finale) esclusivamente nel momento in cui il credito diventa esigibile dal lavoratore, nello specifico una volta interrottosi il contratto.
È altresì opportuno precisare che, mentre l’anticipazione, nell’ottica di preservare la natura del Tfr quale somma spettante alla cessazione del contratto, è limitata a norma di legge (art. 2120 c.c.) tanto nelle ipotesi di liquidazione che nell’importo, l’acconto è disciplinato da un accordo individuale tra azienda e dipendente.
Il dipendente può chiedere l’acconto Tfr? Nel momento in cui si interrompe il contratto e il Tfr diventa esigibile il dipendente può chiedere, in forma scritta, al datore di lavoro il versamento delle somme in una o più rate (cui si aggiunge il saldo finale). Nella missiva il lavoratore interessato indica:
– il numero di rate di acconto;
– la percentuale (rispetto all’importo totale) di ciascuna rata di acconto;
– le scadenze di liquidazione delle singole rate di acconto e del saldo.
Alla richiesta del dipendente (trasmessa, ad esempio, con raccomandata a mani del datore di lavoro o del responsabile diretto) l’azienda è parimenti tenuta a fornire risposta scritta.
Cosa deve fare il datore di lavoro? Il datore di lavoro che acconsente alla richiesta del dipendente di liquidare uno o più acconti Tfr è tenuto a:
– elaborare il cedolino paga di liquidazione del Tfr, assoggettandone l’importo a tassazione separata;
– riconoscere le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing