Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Aprile 2025
Con l’accordo del 17.04.2025, la Conferenza Stato-Regioni rende obbligatoria la formazione in materia di salute e sicurezza per i datori di lavoro. Il corso, della durata minima di 16 ore, diventa requisito essenziale entro 24 mesi dalla pubblicazione.
La Conferenza Stato-Regioni, sancendo il nuovo Accordo quadro per la formazione dei soggetti della sicurezza sul lavoro, ha introdotto un’importante novità, recependo le disposizioni della L. 215/2021: viene introdotto l’obbligo formativo per ogni datore di lavoro, anche qualora non sia incaricato come RSPP.
L’introduzione dell’obbligo formativo per i datori di lavoro era stata rinviata fino all’adozione del nuovo quadro regolatorio e, con l’accordo del 17.04.2025, tale quadro è ora pienamente operativo. Nello specifico, l’allegato A – Parte II, punto 3, stabilisce che ogni datore di lavoro dovrà partecipare a un percorso formativo di almeno 16 ore.
L’obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare la consapevolezza delle responsabilità connesse al ruolo; dall’altro, fornire strumenti concreti per la gestione del sistema aziendale di prevenzione e protezione.
Il programma didattico è articolato in modo da garantire l’acquisizione delle competenze necessarie per svolgere correttamente le funzioni previste dall’art. 18 D.Lgs. 81/2008. In particolare, il corso affronta temi fondamentali come gli obblighi giuridici del datore di lavoro, il funzionamento del sistema istituzionale della prevenzione, il ruolo degli organi di vigilanza, le modalità di organizzazione della sicurezza in azienda e l’uso efficace degli strumenti di comunicazione.
Il nuovo impianto formativo prevede anche un modulo integrativo specificamente dedicato ai datori di lavoro delle imprese affidatarie, in particolare per i cantieri temporanei e mobili. Questo modulo, della durata minima di 6 ore, è finalizzato a soddisfare quanto richiesto dall’art. 97 del Testo Unico in tema di “adeguata formazione” nella gestione della sicurezza nei cantieri e nella predisposizione dei relativi piani.
L’accordo riforma, inoltre, la formazione rivolta ai preposti, anch’essa ridefinita a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021. Il punto 2.2 dell’allegato prevede che i preposti partecipino a un percorso formativo di almeno 12 ore, suddiviso in 3 moduli, a condizione che abbiano già completato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori. Il nuovo corso tiene conto delle accresciute responsabilità attribuite a questa figura, tra cui l’interruzione delle attività in presenza di gravi inosservanze o carenze nei mezzi di lavoro.
L’entrata in vigore dell’accordo sarà stabilita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: da quel momento, le aziende avranno 24 mesi di tempo per assicurare la partecipazione dei datori di lavoro ai corsi previsti. Tuttavia, sarà riconosciuta la validità dei percorsi formativi già svolti, purché compatibili con i requisiti introdotti dal nuovo testo.
Il nuovo obbligo rappresenta un passo importante nella costruzione di una cultura della prevenzione realmente diffusa e partecipata all’interno delle organizzazioni produttive italiane.