Estero

07 Novembre 2025

Acquisti intraUE di beni: regole Iva e adempimenti collegati

Riepilogo della disciplina Iva e degli adempimenti connessi agli acquisti di beni in ambito intracomunitario.

Ai sensi dell’art. 20 della Direttiva 2006/112/CE, si configura un acquisto intracomunitario quando un soggetto passivo acquisisce il potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a destinazione dell’acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato UE di partenza. In Italia, la disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 38 e ss. D.L. 30.08.1993, n. 331. L’art. 38, c. 1, qualifica come acquisti intracomunitari quelli effettuati da soggetti passivi nazionali presso fornitori stabiliti in altri Stati membri, con effettivo trasferimento fisico dei beni sul territorio italiano. L’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’imposta è assolta dall’acquirente mediante il meccanismo dell’inversione contabile: il soggetto italiano integra con Iva la fattura estera ricevuta senza applicazione dell’imposta e la registra a debito e a credito. Gli acquisti intra-UE devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) in formato XML, valorizzando il campo“Tipo documento” con TD18, per assolvere alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Il corretto assolvimento dell’imposta richiede la verifica preliminare dell’iscrizione del cessionario e del cedente nel sistema VIES (VAT Information Exchange System), ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 633/1972. In mancanza di tale iscrizione può venir meno la non imponibilità Iva dell’operazione, con conseguente applicazione dell’imposta del Paese d’origine. L’acquirente italiano, una volta integrata la fattura, deve procedere alla doppia annotazione nei registri Iva acquisti e vendite, secondo i termini ordinari previsti dagli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, assicurando la corretta imputazione dell’imposta nel periodo di competenza.

Recentemente nella causa T-638/24 (conclusioni del 29.10.2025 dell’avvocato Generale dell’Unione Europea) è stato esaminato l’effetto di un’errata fatturazione da parte del cedente comunitario. Sul punto, è stato chiarito che un errore formale nella fattura, come l’indebito addebito dell’Iva in luogo della non imponibilità per una cessione intracomunitaria, non esonera l’acquirente dall’assolvere l’imposta nel proprio Stato membro di destinazione. L’Avvocato Generale ha richiamato i principi generali sanciti dalla Direttiva 2006/112/CE, sottolineando che la qualificazione dell’operazione non può dipendere esclusivamente da elementi formali, ma dal contenuto economico e territoriale della transazione.

La riflessione offerta dalla causa T-638/24 rafforza l’esigenza per gli operatori di garantire un presidio documentale rigoroso. L’acquirente italiano, pertanto, deve assicurare la corretta applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, la tempestiva comunicazione dei dati allo SdI e la disponibilità delle prove materiali del trasferimento fisico della merce.

Si ricorda infine che, parallelamente agli adempimenti fiscali, l’acquisto intracomunitario comporta l’onere di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat. Le istruzioni precisano che le informazioni contenute nei modelli INTRA 2-bis per gli acquisti di beni sono rese per finalità statistiche. Sul punto, si ricorda che dal 2022 la presentazione è obbligatoria, su base mensile, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.

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