IVA
30 Settembre 2025
La disciplina fiscale per i servizi di trasporto di persone presenta regole specifiche che limitano il diritto di detrazione anche se il costo è inerente.
La questione relativa alla detraibilità dell’Iva sui servizi di trasporto di persone rappresenta uno degli aspetti più dibattuti nella gestione fiscale delle imprese. Consideriamo il tipico caso di un dipendente che deve partire per una trasferta e l’azienda acquista il biglietto del treno intestandoselo. La fattura arriva regolarmente con l’Iva al 10% ben evidenziata. A questo punto sorge spontanea la domanda: quella imposta si può detrarre? La risposta è negativa nella grande maggioranza dei casi. Il quadro normativo di riferimento si articola principalmente attorno all’art. 19 del D.P.R. 633/1972, che stabilisce il principio generale del diritto alla detrazione, e all’art. 19-bis1 dello stesso decreto, che introduce specifiche limitazioni. Quest’ultima disposizione, alla lett. e) del c. 1, esclude espressamente la detrazione per “prestazioni di trasporto di persone”, salvo che tali servizi non costituiscano l’oggetto proprio dell’attività dell’impresa. L’indetraibilità oggettiva colpisce indistintamente tutti i mezzi di trasporto destinati al trasporto di persone.
Nella prassi operativa, questa limitazione si estende a ogni forma di trasporto passeggeri. I biglietti aerei per trasferte aziendali, pur essendo spese chiaramente inerenti, vedono l’Iva diventare parte integrante del costo. Analogamente, i servizi di trasporto marittimo e i collegamenti con traghetti subiscono la medesima sorte dal punto di vista fiscale.
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