Paghe e contributi
07 Ottobre 2025
Via libera dell’Inps alla procedura di pagamento TFR/TFS, per adeguarli ai limiti retributivi di cui all’art. 13, c. 1 D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014 (mess. Inps 23.09.2025, n. 2756).
L’art. 13, c. 1 D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo Presidente della Corte di Cassazione da far valere, a decorrere dal 1.05.2014, quale livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli artt. 23-bis e 23-ter D.L. 201/2011,convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.
Successivamente, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 68 L. 234/2021) ha previsto per il personale di cui all’art. 1, c. 471 L. 27.12.2013, n. 147, a decorrere dal 1.01.2022, la rideterminazione di tale limite sulla base dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti per il personale non contrattualizzato, ai sensi dell’art. 24, c. 2 L. 448/1998, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 24, c. 1. Ne consegue che il trattamento retributivo di cui all’art. 13, c. 1 D.L. 24.04.2014, n. 66, erogabile a tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, va incrementato ogni anno così come stabilito dall’art. 1, c. 68 L. 234/2021, sulla base della percentuale di rivalutazione dei trattamenti retributivi stabilita da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato annualmente.
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