IVA
02 Ottobre 2025
L’Agenzia delle Entrate torna sull’Iva degli enti locali rispondendo ad un quesito relativo al regime ed agli adempimenti conseguenti di attività in ambito turistico culturale e ludico.
Con la risposta all’interpello n. 229/2025, pubblicata ad inizio settembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento Iva dei corrispettivi relativi a servizi turistici da parte di un’azienda speciale comunale ex art. 114 del Tuel operante nel settore della promozione turistica. Si tratta dell’ennesimo documento di prassi riguardante la fiscalità passiva degli enti locali, sebbene in relazione ad attività svolta in via mediata attraverso un’azienda speciale, a dimostrazione della complessità dell’applicazione dell’Iva nel comparto pubblico. La risposta evidenzia anche l’estrema rigidità dell’Agenzia delle Entrate quando il tema è l’applicazione delle esenzioni Iva, sebbene per prestazioni rese da enti pubblici deputati “naturalmente” all’esercizio di attività in ambito culturale, didattico, sociale.
Il quesito, peraltro molto dettagliato, concerne il trattamento Iva di 3 attività prettamente di interesse culturale: la visita guidata di una miniera, la visita ad un parco speleologico e una traversata di un ponte tibetano. L’Istante chiede se tali attività possano beneficiare dell’esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 22) D.P.R. 633/1972 e se i corrispettivi siano soggetti alla disciplina delle attività spettacolistiche ai sensi dell’art. 74-quater dello stesso decreto.
Il n. 22) dell’art. 10 prevede l’esenzione Iva per prestazioni tipicamente rese dai Comuni: “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
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