Società e contratti
26 Luglio 2025
La Cassazione delimita i confini tra oneri manutentivi e deperimento aziendale nell'affitto di ramo.
L’ordinanza della Corte di Cassazione 16.07.2025, n. 19653 ha fornito chiarimenti significativi in merito al trattamento fiscale delle quote di ammortamento nell’ambito dei contratti di locazione aziendale, precisando i criteri distintivi rispetto alle comuni spese manutentive. La decisione origina da una controversia che ha visto protagonista una S.r.l. operante nel settore immobiliare, specializzata nella gestione di complessi commerciali e cinematografici distribuiti sul territorio nazionale attraverso la formula dell’affitto di ramo d’azienda.
L’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero a tassazione delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali compresi nei rami aziendali concessi in locazione, ritenendole fiscalmente indeducibili ai sensi dell’art. 102, c. 8 del Tuir. La contestazione dell’Ufficio si fondava su una presunta contraddizione tra le clausole contrattuali che prevedevano la deroga agli artt. 2561 e 2562 c.c., con conseguente attribuzione al concedente dell’obbligo di conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, e le contestuali pattuizioni che stabilivano il riaddebito agli affittuari delle spese di manutenzione ordinaria relative agli immobili. I verificatori, equiparando la conservazione dell’efficienza degli impianti ex art. 2561 c.c. alla manutenzione ordinaria concernente le riparazioni di natura corrente e quotidiana, ritenevano che il diritto alla deduzione delle quote di ammortamento spettasse esclusivamente agli affittuari.