Società e contratti
05 Novembre 2025
La deroga all’art. 102, c. 8 del Tuir, in caso di affitto d’azienda, è ammissibile solo se il contratto esonera l’affittuario dall’obbligo di conservazione dell’efficienza e del valore dell’azienda, includendo l’esclusione di ogni diritto indennitario dell’affittante.
La Cassazione, con l’ordinanza 2.10.2025, n. 26554, è stata investita della presunta violazione dell’art. 2561 c.c., in combinato disposto con l’art. 108, c. 8 del Tuir, in ordine a un contratto di affitto di azienda, perché le disposizioni convenzionali previste nel contratto stipulato tra le parti non consentivano, secondo il giudizio erariale, di ritenere derogate le regole di legge in materia di deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni aziendali.
La C.T.R., confermando la decisione dei giudici di primo grado, aveva ritenuto che, nel contratto di affitto di azienda, fosse stato previsto che l’affittuario non aveva l’obbligo di restituire i beni aziendali nello stato di efficienza nel quale si trovavano all’inizio del rapporto. Inoltre, sempre per il Giudice regionale nella fattispecie ricorrevano i presupposti di cui all’art. 102 in quanto nel contratto veniva precisato che si dovevano intendere a carico della società affittuaria il logorio eccedente il normale uso e la distruzione dei beni del patrimonio dell’azienda, in ordine ai quali l’affittuario era esonerato dall’obbligo di restituire i beni aziendali.
Per la Cassazione il motivo erariale è inammissibile in quanto l’Amministrazione Finanziaria pone solo una questione di interpretazione del contratto intercorso tra le parti e, in materia di interpretazione del contratto, la Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito.
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