Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Maggio 2024
L’influencer che promuove stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio, ed è pertanto legittima la riscossione dei contributi operata dalla Fondazione Enasarco (Tribunale di Roma, sent. 4.03.2024, n. 2615).
Nel caso specifico, alcuni influencer si erano impegnati a promuovere i prodotti di un’azienda sulle loro pagine social media e siti web, indicando nelle pagine web un codice personalizzato associato all’influencer e pattuendo con l’azienda venditrice un compenso per ogni singola vendita andata a buon fine recante il medesimo codice. In questo contesto, nel motivare la propria decisione, con riferimento all’attività degli influencer, il Collegio giudicante ha espresso i seguenti principi di carattere generale:
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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