Società e contratti
19 Marzo 2025
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto per riconoscere il diritto alla provvigione. La prassi, invece, adotta un orientamento meno rigido, ammettendo altre forme di prova.
Il contratto di agenzia va provato per iscritto non potendo essere desunto da altra tipologia di documentazione. In tali termini si esprime la giurisprudenza di legittimità secondo cui solo la formalità ab substantiam legittima il riconoscimento, in qualità di agente di commercio, della remunerazione per l’opera svolta. Meno formalistico appare l’orientamento di prassi.
Normativa civilistica e giurisprudenza di legittimità – Secondo il dettato dell’art. 1742, c. 2 c.c. il contratto d’agenzia deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
L’obbligatorietà dell’accordo tra ditta mandante e intermediario è stata più volte oggetto di approfondimento da parte dei Giudici della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza 16.03.2015, n. 5165, la sezione civile del Supremo Collegio ha osservato come “… per la forma del contratto di agenzia, prescritta ad probationem e non per la validità del contratto, è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni, essendo ammissibili la confessione e il giuramento…”.