Paghe e contributi

09 Marzo 2024

L'Agenzia delle Entrate sui “nuovi” fringe benefit

Poggia su 3 gambe la nota delle Entrate: welfare aziendale, trattamento integrativo speciale per notturno e festivo per dipendenti esercizi di somministrazione alimenti e bevande e quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto periodi non coperti da retribuzione.

Con la circolare 7.03.2024 n. 5/E l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, contenute nell’art. 1 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

Di particolare importanza, anche per effetto dei possibili risvolti nel mondo del welfare aziendale, sono i chiarimenti forniti dalle Entrate (anche da punto di vista documentale) in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 3 del Tuir, alle spese, erogate o rimborsate, per l’affitto della prima casa, delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, così come gli importi erogati per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Ma andiamo con ordine e illustriamo le novità.

Welfare aziendale (art. 1, cc. 16 e 17 della legge di Bilancio 2024) – In materia di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, i tecnici delle Entrate precisano che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa; il limite è innalzato a 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

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