Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
09 Ottobre 2025
L’agevolazione prima casa compete anche nell’ipotesi di permuta di area edificabile con promessa di costruzione e trasferimento dell’immobile.
La Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento assunto con la sentenza n. 5180/2022, ha sancito che l’agevolazione “prima casa” compete non solo in caso di trasferimento di immobili ultimati, ma anche nel caso di cessione di immobili in corso di costruzione. L’ordinanza 22.09.2025, n. 25761 ha affrontato il caso di 3 persone fisiche che avevano ceduto ad una società costruttrice un terreno edificabile in cambio della promessa di quest’ultima di trasferimento degli immobili ad avvenuta ultimazione dei lavori. Il contratto di permuta di cosa presente contro cosa futura, con il quale si era perfezionata l’operazione, aveva subito una tassazione mediante imposta proporzionale di registro, relativamente al trasferimento del terreno, mentre, sulla promessa di cessione degli immobili, sussistendone i requisiti, era stata applicata l’Iva nella misura del 4%. L’Agenzia delle Entrate, di diverso parere, aveva rettificato le imposte liquidate in atto ritenendo invece applicabile l’aliquota Iva del 10%.
La Corte di Cassazione, ribadendo l’orientamento già espresso nella sopra richiamata sentenza, ha confermato la sentenza della C.T.R. che aveva annullato l’atto impugnato, affermando che, seppure l’operazione di permuta in questione non sia espressamente ricompresa nel paradigma legale che prevede il beneficio, la causa che sottende al negozio “atipico” della permuta di cosa presente contro cosa futura non è dissimile da quella dei negozi presi in espressa considerazione dalla legge, motivo per cui non vi sarebbe ragione ostativa a riconoscere il beneficio.
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