Immobiliare
12 Luglio 2025
Le agevolazioni “prima casa” competono anche nel caso della costruzione dell’immobile: il credito d’imposta, inoltre, spetta anche se si acquista un’altra abitazione mediante appalto o permuta.
La norma, al riguardo, prevede che l’acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo. Nel caso del contratto di appalto, per fruire del credito d’imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato. Nell’ipotesi di acquisizione dell’immobile mediante contratto di appalto, il diritto al credito d’imposta nasce all’atto della consegna del bene, poiché a tale data dovrà anche essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio “prima casa” (circolari 12.08.2005, n. 38/E e 1.03.2001, n. 19/E).
L’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che, seppure in fieri, rientri in una categoria catastale diversa da A/1 (abitazioni di tipo signorile), da A/8 (abitazioni in ville) e da A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Si rinvia, sul punto, alle considerazioni già fornite con la citata circolare n. 38/E/2005: se l’acquisto soggetto all’imposta di registro riguarda un immobile non ultimato, si può beneficiare dell’agevolazione purché in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti.