Imposte dirette

16 Settembre 2025

Aggiornamento codici ATECO 2025: nessun impatto sul CPB in corso

L'Amministrazione chiarisce che le modifiche puramente formali introdotte con la nuova classificazione delle attività economiche non interrompono il concordato preventivo biennale.

L’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025 oltre a creare non pochi grattacapi a imprese e professionisti del settore, aveva sollevato dubbi concreti sulla tenuta del concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Ma l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 10.09.2025, n. 236, ha fornito rassicurazioni decisive che meritano un approfondimento attento.

Il cuore della problematica ruota attorno a un principio fondamentale: quando il cambiamento è solo di forma, non di sostanza, il concordato mantiene la sua validità. Questo vale anche nel caso in cui il nuovo codice ATECO comporti l’applicazione di un ISA completamente diverso da quello precedente. L’interrogativo nasceva da una disposizione piuttosto rigida contenuta nell’art. 21, c. 1, lett. a) D.Lgs. 13/2024. Secondo tale norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti quando il contribuente modifica l’attività svolta durante il biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente. Tuttavia, e questo rappresenta l’aspetto cruciale, il concordato conserva la sua efficacia se la nuova attività resta soggetta al medesimo ISA.

Ma cosa accade quando cambia sia il codice che l’ISA, pur rimanendo identica l’attività svolta? È proprio questa la situazione che si è verificata con l’introduzione della classificazione ATECO 2025, efficace dal 1.01.2025. Molte attività hanno visto modificarsi il proprio codice identificativo, spesso accompagnato da un cambio dell’ISA applicabile, nonostante l’essenza dell’attività fosse rimasta immutata.

La fattispecie esaminata nella risposta a interpello risulta emblematica. Si tratta di un agente plurimandatario operante nel settore del noleggio di autoveicoli che, a seguito dell’aggiornamento della classificazione, è passato dal codice 45.11.02 (con ISA DM09U) al codice 77.51.00 (con ISA EG61U). Il soggetto, valutando l’adesione al CPB 2025-2026, si interrogava legittimamente se tale variazione potesse compromettere l’adesione espressa nel modello Redditi 2025. La risposta dell’Amministrazione si dimostra rassicurante e, al tempo stesso, tecnicamente precisa. Per il CPB 2025-2026 non sussiste alcuna problematica legata alla cessazione per effetto della nuova classificazione ATECO 2025, naturalmente nell’ipotesi in cui l’attività rimanga concretamente invariata. Il ragionamento dell’Agenzia si basa su un elemento procedurale che spesso sfugge all’attenzione: nella dichiarazione dei redditi per il 2024 (modello Redditi 2025), così come nelle successive per i periodi d’imposta oggetto di concordato 2025-2026, deve essere utilizzato il “nuovo” codice ATECO. In questo caso specifico, il codice 77.51.00 cui è associato l’ISA EG61U. Non si verifica quindi alcuna variazione, nemmeno formale, dei codici identificativi dell’attività e dell’ISA applicabile, che rimangono costanti nei periodi 2024-2025-2026. L’elemento di continuità rappresenta la chiave di volta dell’intera costruzione interpretativa.

Questa soluzione si distingue nettamente dalla problematica che caratterizzava il CPB 2024-2025. In quel caso, infatti, per il periodo d’imposta 2023 poteva trovare applicazione un ISA diverso rispetto a quello da utilizzare nei periodi oggetto di concordato, creando quella discontinuità che la norma intende evitare.

L’Agenzia delle Entrate aveva già affrontato questioni analoghe. Con la FAQ del 28.05.2025, l’Amministrazione aveva precisato che, qualora per effetto della nuova classificazione ATECO 2025 il codice dell’attività esercitata fosse mutato solo a livello formale, la causa di cessazione del CPB non si verificava. Questo principio valeva sia nell’ipotesi in cui l’ISA applicabile restasse il medesimo, sia nel caso in cui mutasse rispetto a quello applicato per il periodo d’imposta precedente. L’aspetto determinante rimane sempre la sostanza dell’attività svolta. Ciò che conta, affinché il CPB continui a mantenere i propri effetti, è che l’attività interessata dalla modifica resti invariata nella sua essenza operativa ed economica.

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