Agricoltura ed economia verde
12 Marzo 2025
La giurisprudenza, nel tempo, ha meglio chiarito il concetto di “luogo di lavoro” in agricoltura, in riferimento a quanto previsto dall’art. 62 D.Lgs. 81/2008.
Nel tempo, la giurisprudenza, mediante una serie di pronunce, ha meglio chiarito il concetto di “luogo di lavoro” in ambito agricolo, in particolare con riferimento a quanto specificatamente previsto all’art. 62 D.Lgs. 81/2008 (TU salute e sicurezza sul lavoro).
Il riferimento normativo richiamato, nel dettaglio, dispone che, al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del D.Lgs. 81/2008 (in tema di requisiti, precipui obblighi e particolari divieti, relativamente al luogo di lavoro), “si intendono per luoghi di lavoro […], i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”, tenuto conto che tali disposizioni, di natura circostanziata, “non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.