Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Novembre 2023
Il nuovo concordato preventivo biennale, in vigore dal 2024, sarà applicabile ai contribuenti di minori dimensioni (più specificatamente ai soggetti ISA e ai forfetari) e precluderà all’Amministrazione Finanziaria, fatte salve specifiche ipotesi, la possibilità di effettuare accertamenti.
La bozza di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3.11.2023 (attuativo della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023) prevede, tra le altre misure, l’introduzione del nuovo concordato preventivo biennale. Le nuove regole, che saranno in vigore dal 2024, si applicheranno ai contribuenti di minori dimensioni (più specificatamente a quelli per i quali si applicano gli ISA) e comporteranno (fatta salve le specifiche ipotesi di seguito indicate) l’impossibilità dell’Agenzia delle Entrate di avviare accertamenti nei confronti di tali soggetti.
Per i contribuenti cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del Tuir, società di capitali ed enti commerciali), l’accesso al concordato sarà subordinato alla presenza di alcune delle seguenti condizioni relative al periodo d’imposta precedente:
Potranno aderire al concordato biennale anche i soggetti che aderiscono al regime forfetario.
In applicazione della nuova disciplina in esame, l’Agenzia delle Entrate potrà formulare (ai fini delle imposte sui redditi e Irap) una proposta per la definizione biennale del reddito; entro il 15.03 di ciascun anno (entro aprile per il 2024), l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, dei programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.
La proposta di concordato sarà elaborata dall’Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente entro il termine del 30.06 (per il 2024 questo termine sarà posticipato di un mese al 30.07.2024). In particolare, per elaborare la proposta, sarà utilizzata una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria e/o presenti nelle varie banche dati di cui dispone; la proposta verrà inviata al contribuente entro il 5° giorno antecedente il termine di accettazione per il contribuente, che è fissato al 30.06 (posticipato di un mese per il 2024). Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi dovessero essere stati indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, non sarà possibile accedere al concordato stesso.
Nei confronti dei soggetti interessati, ai fini del reddito saranno escluse le plusvalenze e minusvalenze e i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società e associazioni;
Oltre alle ipotesi di cessazione del concordato (per chiusura o modifica dell’attività svolta) sono previste le seguenti ipotesi di decadenza:
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing