Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Aprile 2025
La Corte di Cassazione, con ordinanza 24.03.2025, n. 7826, afferma che non sempre rileva, in ambito disciplinare, l’eventuale tolleranza avuta in precedenza dal datore di lavoro.
In ambito disciplinare, può non rilevare l’eventuale tolleranza avuta in precedenza dal datore di lavoro, rispetto alla medesima infrazione commessa dal lavoratore, potendo risultare pertanto pienamente legittima la sanzione disciplinare irrogata ex novo, anche a fronte di una mancata attivazione del potere disciplinare su uguali condotte antecedenti.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24.03.2025, n. 7826, rispetto al caso di un datore di lavoro che aveva licenziato, previa contestazione, il lavoratore che aveva fumato nei pressi dell’area air-side, insieme ad una decina di colleghi, nonostante il ben noto divieto di fumo.
La Corte territoriale, in prima battuta, aveva evidenziato che la società era a conoscenza della prassi dei lavoratori di fumare nell’area air-side e, nonostante questo, non aveva mai adottato alcun provvedimento per far rispettare il divieto di fumo, dimostrando nei fatti una vera e propria tolleranza all’infrazione, ritenuta come “sintomatica di una valutazione di quella prassi come non illecita”, qualificando quindi come illegittima la sanzione espulsiva comminata, con conseguente reintegra (sentenza questa che, in seconda battuta, veniva confermata anche dalla Corte d’Appello).