Accertamento, riscossione e contenzioso

28 Marzo 2025

Amministratori e debiti fiscali: no alla responsabilità automatica

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia pone fine alla prassi dell'estensione automatica della responsabilità fiscale dalla società ai suoi amministratori, richiedendo prove concrete e specifiche.

Con il pronunciamento 18.03.2025, n. 752 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha tracciato una linea netta tra la responsabilità patrimoniale delle società e quella dei loro amministratori, in contrasto con una pratica consolidata dell’Agenzia delle Entrate che aveva creato non poche distorsioni nel sistema della giustizia tributaria.

La vicenda riguarda un contribuente al quale era stato notificato un accertamento societario con pretesa di estendere a lui personalmente la responsabilità per debiti fiscali della società da lui amministrata. La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha annullato l’accertamento riconoscendo l’inesistenza giuridica della notifica diretta dell’atto originariamente indirizzato alla società.

La sentenza sancisce un principio basilare: la responsabilità patrimoniale per i debiti di natura fiscale di una società non può estendersi automaticamente all’amministratore, sia esso di diritto o di fatto, mediante la semplice notifica dell’accertamento societario. Questo rappresenta un cambiamento radicale rispetto alla prassi finora seguita dal Fisco italiano. L’Amministrazione Finanziaria aveva sviluppato negli anni una prassi che consisteva nell’addebitare all’amministratore, senza emettere un autonomo atto di accertamento, le imposte dirette e indirette (Ires, Irap, Iva), nonché sanzioni e interessi, originariamente accertati a carico della società. Ciò avveniva sovvertendo il principio fondamentale della personalità della responsabilità tributaria, con l’Agenzia delle Entrate che pretendeva di far valere una sorta di solidarietà patrimoniale dell’amministratore semplicemente notificandogli l’accertamento societario, spesso senza alcuna specifica motivazione né prova della sua effettiva corresponsabilità nella violazione fiscale.

La Corte di giustizia lombarda ha stabilito che questa pratica manca di fondamento giuridico. La responsabilità patrimoniale dell’amministratore può essere invocata esclusivamente attraverso un autonomo atto di accertamento nei suoi confronti, nel quale l’Amministrazione Finanziaria deve necessariamente fornire prova certa e adeguatamente documentata del suo coinvolgimento diretto nella gestione fiscale illecita della società. Il richiamo all’art. 36 D.P.R. 600/1973 è esplicito: la norma prevede la responsabilità degli amministratori esclusivamente in casi specifici e con oneri probatori chiari e rigorosi a carico dell’ente impositore.

Particolarmente significativa è l’affermazione del principio secondo cui, anche volendo contestare la responsabilità dell’amministratore per le sole sanzioni tributarie, non è sufficiente dimostrare che la società abbia operato in modo fraudolento: occorre provare che l’amministratore abbia tratto un vantaggio economico esclusivo dall’illecito, riducendo di fatto la società a mero schermo formale per i propri interessi personali. Anche in questa fattispecie, un autonomo atto di accertamento risulta imprescindibile per garantire il diritto alla difesa e il rispetto del principio di legalità che deve caratterizzare l’azione amministrativa.

La sentenza rappresenta dunque un precedente significativo che potrebbe modificare sostanzialmente l’approccio dell’Agenzia delle Entrate nei confronti degli amministratori societari.

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