Società e contratti
10 Novembre 2025
La Cassazione, con l’ordinanza 17.06.2025, n. 16354, ha ribadito che il TFM degli amministratori è deducibile per competenza solo se previsto da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto e con importo determinato; in mancanza, vale il principio di cassa.
La Cassazione ha ormai da tempo consolidato (tra le altre ord. 17.06.2025, n. 16354) il principio che, in tema di redditi d’impresa, dal combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir deriva il diritto di dedurre in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato in favore degli amministratori delle società, a condizione non solo che la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, ma anche che ne venga specificato l’importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, ai sensi dell’art. 95, c. 5 del Tuir a mente del quale la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori spetta nell’esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. nn. 19445/2023 e 26431/2018).
La storica questione controversa è se il presupposto dell’atto di data certa rilevi ai soli fini dell’art. 17 per la fruizione del regime della tassazione separata da parte dell’amministratore percettore, o se esso invece assurga anche a presupposto del diritto di deduzione fiscale per competenza da parte della società amministrata.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing