IVA

22 Maggio 2025

Anche la norma Iva sulla somministrazione di manodopera va abrogata

Dopo l’abrogazione della norma Iva relativa ai distacchi di personale, occorre abrogare anche quella relativa alla somministrazione di manodopera, per le medesime ragioni di incompatibilità con le prescrizioni comunitarie.

In sede di verifica Iva dei contratti dì appalto cd. “non genuini”, in quanto volti a occultare somministrazioni irregolari di manodopera, l’Agenzia delle Entrate è solita rappresentare: “L’utilizzo delle fatture emesse a fronte del contratto di appalto ha consentito la detrazione dell’Iva indicata in fattura, creando così un credito d’imposta che non sarebbe sorto se le parti avessero correttamente descritto il rapporto giuridico sottostante ai pagamenti (somministrazione di manodopera). Infatti, l’art. 26-bis L. 196/1997 stabilisce che il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali che l’utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo corrispondono all’impresa fornitrice, e da quest’ultima effettivamente sostenuti a favore dei lavoratori temporanei, è da ritenersi non compreso nella base imponibile ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 633/1972”. A tale specifico proposito si deve sottolineare come la Corte di Giustizia UE con la sentenza 11.03.2020, causa C-94/19, abbia dichiarato incompatibile con la Direttiva 2006/112/CE, la prescrizione nazionale ex art. 8, c. 35 L. 67/1988 che, in caso di distacco del personale, disponeva la non rilevanza ai fini Iva del rimborso del relativo costo retributivo e previdenziale, sottolineando come, per l’art. 2 della medesima Direttiva, l’Iva debba applicarsi su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da parte di soggetti che esercitano un’attività economica, con l’obbligo di ragguagliare la base imponibile all’effettivo corrispettivo negoziato, senza poter procedere ad alcuna sua parcellizzazione o riduzione.

La Corte UE, già con le sentenze 20.01.2005, Causa Hotel Scandic e 2.06.2016, Causa Lajver C-263/15, esprimendosi sulla corretta definizione di onerosità, ha chiarito che tale nozione si fonda sul solo riscontro di un nesso diretto tra la prestazione di servizio e il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo, a nulla rilevando gli addendi considerati nella determinazione del corrispettivo stesso. Tali profili di incompatibilità comunitaria dell’art. 8 L. 67/1988 (ma, riflessioni di sovrapponibile inconciliabilità si pongono anche con l’art. 26-bis L. 196/1997, in ordine alla somministrazione di manodopera, per la palese identità delle criticità in questione) sono stati esplicitati proprio dalla Corte di Cassazione nazionale che, con l’ordinanza 29.01.2019, n. 2385, aveva rimesso una specifica questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, richiedendo se la Direttiva Iva e il fondamentale principio di neutralità fiscale debbano essere intesi nel senso che ostano a una legge nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini Iva i distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del costo retributivo e previdenziale da parte della distaccataria.

La Corte di Giustizia UE, adita a pronunciarsi, nell’indicata sentenza 11.03.2020, preliminarmente valorizzando i propri precedenti, ha ritenuto che una prestazione di servizi negoziata a titolo oneroso non possa mai essere intesa come irrilevante ai fini Iva, sottolineando come ogniqualvolta tra il prestatore e il committente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga un effettivo scambio di specifiche utilità economiche, il corrispettivo percepito deve essere inteso come il controvalore ricevuto da assoggettare sempre e per l’intera misura a Iva.

In tal senso si è conclusivamente mosso anche il legislatore italiano che, con l’art. 16-ter D.L. 131/2024, ha abrogato la norma che in dottrina era già in ogni caso ritenuta morta.

Se tale è il consolidato intendimento ermeneutico del Giudice Europeo, allora anche l’art. 26-bis L. 196/1997 prospetta il medesimo profilo di inconciliabilità con l’art. 2 della Direttiva Iva e si pone in una condizione di diretta disapplicazione per il contrasto con prescrizioni sovranazionali inderogabili. Per di più la somministrazione di manodopera introduce una fattispecie di esclusione dalla base imponibile Iva non contemplata neppure negli artt. 78 e 79 della Direttiva Iva. In particolare, nella somministrazione di personale non sussistono le condizioni per l’esclusione dalla base imponibile Iva prevista dall’art. 79, c. 1, lett. c), trasfuso nella normativa nazionale nell’art. 15, c. 1, n. 3 D.P.R. 633/1972, in tema di somme dovute a tiolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, mancando entrambe le specificità causali della spendita giuridica del nome e dell’esclusivo tornaconto della controparte contrattuale. Ne deriva, quindi, la manifesta estensione delle conclusioni della sentenza del Giudice Europeo (11.03.2020, causa C-94/19) anche alla normativa sulla somministrazione del personale, nella parte in cui arbitrariamente parcellizza la relativa base imponibile.

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