Amministrazione del personale
16 Settembre 2025
Un necessario chiarimento sulla convalida delle dimissioni in periodi lavorativi cosiddetti “protetti”.
La necessità di convalida delle dimissioni in periodo protetto vale a dire gravidanza, l’età sotto i 3 anni dei figli ed anche il periodo intercorrente dal giorno della richiesta di pubblicazione del matrimonio ad 1 anno dopo la celebrazione delle nozze, spesso manda in confusione gli addetti ai lavori, poiché non è chiaro come si coordinano i tempi propri delle dimissioni e degli adempimenti ad esse legati, alla necessità di convalida da parte degli uffici territoriali dell’Ispettorato del Lavoro.
La convalida delle dimissioni fu prevista ormai molti anni fa dall’art. 55, c. 4 L. 151/2001, che in maniera lineare recita: “La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, (…), devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Per l’emissione del provvedimento di convalida gli uffici hanno un termine di 45 giorni, previsto dal D.P.C.M. 22.12.2010 n. 275 – Tabella B – Amministrazione periferica.
Capita che tale termine venga utilizzato in toto prima di concludere il procedimento di verifica della genuinità delle dimissioni ed emettere il relativo provvedimento, che quindi può legittimamente vedere la luce con tempi molti differenti rispetto agli adempimenti legati alle dimissioni in sé.
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