Imposte dirette
26 Agosto 2025
Le anomalie ISA 2023 possono incidere sull’accesso al CPB 2024–2025. Se le irregolarità determinano uno scostamento superiore al 30%, il contribuente decade dal regime agevolato.
In queste settimane stanno pervenendo a numerosi contribuenti le comunicazioni di anomalia relative agli ISA 2023, previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 24.07.2025, n. 305720. Tali segnalazioni assumono particolare rilievo, soprattutto per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), in quanto eventuali irregolarità potrebbero compromettere l’accesso o la validità dell’accordo stesso. L’allegato n. 1 del provvedimento menzionato riporta l’elenco delle anomalie previste, suddivise in 24 tipologie di irregolarità riscontrabili nei dati trasmessi dai contribuenti attraverso i modelli ISA. Per rendere più chiara la questione, si riporta ora un caso esemplificativo.
Un architetto che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, ha ricevuto una comunicazione di anomalia relativa ai dati ISA indicati per il periodo d’imposta 2023. La comunicazione menziona la tipologia numero 11, ovvero la mancata corrispondenza fra il numero degli incarichi professionali indicati nel modello ISA e quelli individuati dai modelli Certificazione Unica. Il contribuente, infatti, aveva indicato nella sezione “numero di incarichi” quello relativo ai progetti/commesse che aveva ricevuto nel corso del 2023 da un’unica impresa che svolgeva l’attività di general contractor. Le istruzioni del modello ISA per gli Studi di Architettura (DK18U) affermano che per incarico si deve intendere l’attività prestata a favore di un cliente e per la quale il contribuente ha percepito un compenso o conseguito un ricavo, anche a titolo di acconto o saldo.
Osservando il caso in esame, l’architetto ha ricevuto per l’esercizio 2023 una sola Comunicazione Unica proveniente dall’impresa affidataria, all’interno della quale erano inclusi diversi incarichi svolti in cantieri differenti. Alla luce della fattispecie rappresentata, la comunicazione di anomalia ISA risulta fondata, ed è quindi opportuno valutare se tale irregolarità possa determinare la decadenza dal beneficio del CPB. In questo caso, il contribuente ha la facoltà di procedere alla regolarizzazione spontanea della propria posizione fiscale mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tale adempimento consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Va, inoltre, sottolineato che l’invio di una dichiarazione integrativa per sanare le informazioni indicate nel modello ISA non comporta la decadenza dal CPB a condizione che la rettifica non determini uno scostamento superiore al 30% rispetto al reddito e al valore della produzione netta (qualora prevista normativamente) concordati. Su questo punto la circolare 18/E/2024 specifica che viene prevista la decadenza dal CPB qualora si verifichi una variazione del reddito e del valore della produzione netta superiore al 30% rispetto agli importi considerati per l’accettazione della proposta di concordato. In sintesi, una rettifica contenuta del numero degli incarichi, ad esempio da 3 a 1, non genera uno scostamento eccedente la soglia del 30%; pertanto, non si configura la decadenza dal regime agevolato del CPB.
Le comunicazioni di anomalia ISA relative al periodo d’imposta 2023 possono, però, evidenziare scostamenti tali da alterare in misura significativa gli esiti del modello ISA riferito all’anno precedente. Prendiamo l’esempio opposto in cui il numero di incarichi erroneamente dichiarato sia 1 anziché 15, in quanto il contribuente aveva indicato solo la commessa ricevuta dal general contractor, ignorando i singoli interventi effettuati presso altri clienti. Le anomalie in questo caso comportano l’elaborazione di una proposta di CPB superiore di oltre il 30% rispetto a quella accettata in origine e si configura la decadenza dal regime agevolato per il biennio 2024–2025. In tal caso, il contribuente non potrà beneficiare degli effetti premiali connessi al CPB, rimanendo tuttavia obbligato ad assoggettare a tassazione il valore più elevato tra quello concordato in sede originaria e quello consuntivo, sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IRAP, con riferimento al valore della produzione netta, qualora prevista normativamente.