Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Luglio 2025
L’anticipazione del Tfr può essere richiesta da chi ha almeno 8 anni di servizio, solo per spese sanitarie o per l’acquisto prima casa. È concessa una sola volta e fino al 70% dell’importo maturato. L’erogazione mensile è vietata, vediamo perché.
L’art. 2120 c.c. disciplina il trattamento di fine rapporto (Tfr), spettante al lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto. La norma prevede la possibilità, per chi ha almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, di richiedere un’anticipazione del Tfr maturato fino a un massimo del 70%, solo per spese sanitarie straordinarie riconosciute da strutture pubbliche o per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile.
La nozione di “prima casa” si riferisce alla dimora abituale o residenza dell’iscritto o del figlio, indipendentemente dal fatto che l’immobile si trovi in Italia o all’estero. Secondo prassi consolidata, è ammessa anche l’anticipazione per interventi di recupero edilizio della prima casa, se documentati in conformità alla normativa vigente.
L’accesso all’anticipazione è soggetto a limiti, che in questo senso hanno lo scopo di tutelare il datore di lavoro da “richieste massive”, ovvero lo stesso ha l’obbligo di concedere le anticipazioni ogni anno al massimo al 10% degli aventi diritto e, in ogni caso, al 4% del totale dei dipendenti. La normativa non prevede criteri di priorità nelle richieste, ma questi possono essere introdotti dalla contrattazione collettiva o da prassi aziendali. L’anticipazione può essere richiesta una sola volta durante il rapporto di lavoro, salvo diverse disposizioni aziendali. In caso di decesso del dipendente, l’eventuale anticipazione già erogata è detratta dall’indennità spettante agli eredi.