Paghe e contributi
24 Aprile 2025
Con la nota 3.04.2025, n. 616 l’INL fa chiarezza in merito all’illegittimità delle anticipazioni mensili di Tfr e definisce le relative conseguenze sotto il profilo ispettivo.
L’Ispettorato d’area metropolitana di Milano, per il tramite della Direzione interregionale del lavoro del Nord, ha avanzato richiesta di chiarimenti in merito alla prassi di anticipo mensile del Tfr in busta paga: più in particolare, viene chiesto se tale anticipazione, effettuata oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla L. 190/2014 per il periodo 1.03.2015-30.06.2018 (c.d. “Q.u.I.R”), sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e se, al di fuori di tali ipotesi, sia da considerare illegittima.
Viene chiesto, inoltre, quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di Tfr.
Rispetto a ciò, l’INL, con la nota 3.04.2025, n. 616, ha puntualizzato quanto segue. Il Tfr è disciplinato dall’art. 2120 c.c. che individua i criteri di calcolo e che definisce le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica l’istituto dell’anticipazione, rimandando alla contrattazione collettiva o ai patti individuali, l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste: in mancanza di esse, l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva (si veda Cass., ord. 22.02.2021, n. 4670).