Antiriciclaggio

21 Aprile 2022

Antiriciclaggio e contrasto alle frodi su cessioni dei crediti edilizi

Le nuove indicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia per la prevenzione dei rischi.

Per contrastare fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Pnrr, l’UIF, con la comunicazione dell’11.04.2022, fornisce nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali comunicati all’Agenzia delle Entrate. Tali raccomandazioni si allineano e si rafforzano con le disposizioni contenute nel D.L. 157/2021 ove, per i bonus edilizi, viene imposta l’asseverazione di congruità delle spese sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. Oltre all’asseverazione, ricordiamo che è previsto l’obbligo del visto di conformità dei dati e della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione d’imposta sia in caso di cessione o sconto in fattura di tutte le detrazioni edilizie, sia di utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus.

La comunicazione, infatti, ha come obiettivo l’individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l’emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica. Già con la comunicazione dell’11.02.2021, l’UIF aveva sollecitato la collaborazione con gli operatori tenuti alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette in base all’art. 35, c. 1 D.Lgs. 231/2007. Nello specifico tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF devono valutare con la massima attenzione tutti i comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del Pnrr.

Nell’ultima indicazione, l’UIF ha evidenziato che i crediti previsti dal decreto Rilancio sono maggiormente oggetto di possibile frode, poiché sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità rispetto a quelle previste, per esempio, per le cessioni dei crediti Iva. Nel caso di specie occorre anzitutto prestare particolare attenzione, ai fini della segnalazione, all’eventualità che tali crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o che le agevolazioni stesse non sono spettanti dal settore economico di appartenenza.

Sotto l’aspetto soggettivo, da valutare è l’incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d’imposta e l’entità e la tipologia dei crediti stessi. Elementi da considerare nella valutazione del rischio saranno se i soggetti sono privi di strutture organizzative idonee allo svolgimento di un’attività economica effettiva, se il soggetto è neocostituito o da poco attivo in ambiti dove si riconoscono benefici fiscali, in particolare dopo periodi di inattività. Alla stregua, sospetti possono nascere anche quando i componenti delle imprese hanno una dubbia reputazione professionale, come nel caso di esistenza di precedenti penali legati a reati fiscali, oppure quando i soggetti sembrano ricoprire il ruolo di prestanome. Un’attenzione particolare va posta anche qualora i titolari di crediti d’imposta, in realtà, siano privi di redditi o sono irreperibili.

Sotto il profilo oggettivo, il sospetto può nascere dall’assenza di movimenti finanziari riportabili all’esecuzione di lavori o forniture. Ancora, se le cessioni sono compiute dal medesimo soggetto, è utile sapere se altri potenziali acquirenti hanno rifiutato l’acquisto degli stessi crediti. Importante indice di pericolosità è anche l’elevato numero di operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un’interposizione diretta a dissimulare l’identità dell’effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario.

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