Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Agosto 2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con nota 16.07.2025, n. 6261 in merito alla legittimità dell'individuazione della figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio e in apprendistato.
La necessità di fornire chiarimenti circa la legittimità della scelta di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato è nata da alcune scelte di imprese operanti in ambito ferroviario che hanno scaturito quesiti specifici rivolti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il quale ha risposto con la nota in oggetto.
Nota che ha subito chiarito che “per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’art. 18, c. 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità; pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, c. 1, lett. e) del medesimo decreto, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 e la formazione di cui tale soggetto è creditore (art. 37, c. 7)”. Inoltre, vanno considerati sia l’art. 18, c. 1, lett. c) (“Il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”) sia l’art. 28, c. 1 (riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”).
Se l’elemento discriminante è dato dalle “capacità” del soggetto individuato, chiarisce la nota che “non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15.02.2024 n. 6790)”.