Amministrazione e bilancio

10 Novembre 2025

Appartenenza all’ordinamento sportivo e applicabilità D.Lgs. 36/2021

I requisiti di appartenenza all’ordinamento sportivo dell’ente dilettantistico.

L’appartenenza all’ordinamento sportivo dilettantistico costituisce un fondamentale prerequisito per la sussistenza della presunzione legale di “autonomia” che opera per le prestazioni di lavoro dell’area del dilettantismo nonché, conseguentemente, di applicabilità di tutta la disciplina ex D.Lgs. 36/2021, specie quella impositiva.

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021, un ente dilettantistico si può definire tale se risulta “affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 28.02.2021, n. 39 (e) svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Quindi la qualificazione di ente sportivo dilettantistico si radica su 2 profili: formale, quale contenuto dell’atto costitutivo e statuto dell’ente (artt. 7, 9 e 11), procedura di affiliazione (art. 6, c. 3) e nell’iscrizione al RASD (art. 10, c. 2); sostanziale, quale svolgimento dell’attività sportiva senza scopo di lucro (art. 8) e nel rispetto dei regolamenti tecnici degli enti affilianti (artt. 25 e 28).

Perché l’ente dilettantistico possa richiedere e ottenere la prima affiliazione (o il rinnovo) e prima iscrizione al RASD (o mantenimento della stessa), il primo passaggio è che questo sia “formalmente” costituito ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 36/2021, nel rispetto delle prescrizioni ex artt. 7,9 e 11 D.Lgs. 36 2021, ovvero che:

1. si sia costituito, con atto in forma scritta nel quale deve essere indicata la sede legale, qualificandosi giuridicamente come associazione sportiva senza o con personalità giuridica, società (sportiva) di capitali o cooperative, ente del terzo settore ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.Lgs. 117/2017;

2. nello statuto siano espressamente previsti i contenuti di cui all’art. 7;

3. lo statuto preveda l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

4. lo statuto preveda l’assenza del fine di lucro come qualificata all’art. 8;

5. l’atto costitutivo e lo statuto prevedano, eventualmente, la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’art. 7, c. 1, lett. b);

6. sia stata resa la dichiarazione del presidente sull’assenza dell’incompatibilità di cui all’art. 11.

Una volta redatto l’atto costitutivo e lo statuto, perché l’ente dilettantistico possa ufficializzare il riconoscimento ai fini sportivi, deve essere iscritto al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) nonché affiliato a uno o più organismi affilianti (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici). La domanda di iscrizione al RASD è effettuata contestualmente a quella di prima affiliazione, inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, comunicando altresì i dati dei tesseramenti. L’affiliazione successiva alla prima viene poi rinnovata annualmente sulla base del regolamento dell’organismo affiliante, a seguito della valutazione di permanenza degli ulteriori requisiti formali e sostanziali di appartenenza all’ordinamento sportivo.

Presunzione di autonomia – L’art. 28, c. 2 D.Lgs. 36/2021 recita che nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo”. La suddetta presunzione opera automaticamente anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa se la prestazione ha una durata di 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e se risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. La formale appartenenza all’area del dilettantismo costituisce, quindi, condizione imprescindibile per ritemere legittimamente operante una presunzione relativa indissolubilmente legata alle “caratteristiche” dell’ente sportivo.

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