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18 Settembre 2025

Appartenenza all'ordinamento sportivo e applicabilità del D.Lgs. 36/21

L’affiliazione come requisito dell’appartenenza all’ordinamento sportivo dell’ente professionistico.

L’appartenenza all’ordinamento sportivo anche e soprattutto dell’ente sportivo, giacché si riflette anche su quella del prestatore, ha una notevole importanza nella gestione delle prestazioni sportive in quanto sancisce il preliminare requisito per l’applicabilità della relativa disciplina ex D.Lgs. 36/2021.

Per gli enti sportivi professionistici, l’applicabilità della disciplina ex D.Lgs. 36/2021 alle prestazioni sportive si riferisce, oltre a quella di cui all’art. 26 che sancisce specifiche caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato sportivo in deroga rispetto a quello ordinario, soprattutto a quella di cui all’art. 27 sulla presunzione naturale della subordinazione per gli atleti del settore professionistico e gli indici presuntivi del lavoro autonomo. In particolare, l’art. 27 D.Lgs. 36/2021 sancisce che nel settore professionistico la prestazione degli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume normalmente oggetto di contratto di lavoro subordinato, diversamente costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

– l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

– lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

– la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Fatto questo breve ma necessario passaggio, ciò che sancisce l’appartenenza all’ordinamento sportivo professionistico, quindi l’applicabilità della suddetta disciplina alle prestazioni di lavoro, è l’affiliazione dell’ente alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o alla Federazione Sportiva Paralimpica (FSP).

Perché l’ente professionistico possa richiedere e ottenere l’affiliazione, il primo passaggio è che questo sia formalmente costituito ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 36/2021, ovvero che:

1) si sia costituito nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

2) abbia obbligatoriamente nominato il collegio sindacale;

3) nell’atto costitutivo abbia previsto che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive e attività a esse connesse o strumentali;

4) nell’atto costitutivo abbia previsto che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva;

5) laddove previsto, l’atto costitutivo disciplini speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote;

6) laddove previsto, l’atto costitutivo regolamenti la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Una volta redatto l’atto costitutivo, perché l’ente professionistico possa essere iscritto nel Registro delle Imprese a norma dell’art. 2330 c.c., deve aver già richiesto e ottenuto l’affiliazione da una o da più FSN o FSP, come espressamente previsto dall’art. 13, c. 4 D.Lgs. 36/2021. Tuttavia, gli effetti derivanti dall’affiliazione restano sospesi fino all’espletamento della procedura di deposito dell’atto costitutivo di cui all’art. 14 D.Lgs. 36/2021, solo successivamente alla quale può dirsi ufficialmente sancita l’appartenenza all’ordinamento professionistico dell’ente.

Il deposito dell’atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate dovrà avvenire entro 30 giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese dell’ente, avendo ulteriormente cura di comunicare alla FSN o FSP, entro 20 giorni dalla deliberazione, ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori e i revisori dei conti.

Pertanto, per un ente professionistico, l’affiliazione alla FSN o FSP è un atto di fondamentale importanza giacché costituisce sia requisito di procedibilità per l’iscrizione al Registro delle Imprese (formalizzazione civilistica dell’ente) che requisito che ne certifica appartenenza all’ordinamento sportivo (formale sottoposizione alla regolamentazione tecnica e disciplinare della FSN o FSP).

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