Accertamento, riscossione e contenzioso
06 Ottobre 2025
Nel giudizio tributario è possibile introdurre nuove prove in sede di appello? Di fronte all’appello di una parte, la controparte deve formulare un appello incidentale o può proporre un appello autonomo?
La Suprema Corte con ordinanza 18.09.2025 n 25577 ha data risposta positiva alla possibilità di depositare nuova documentazione in sede di appello nei giudizi tributari. Sebbene l’art. 32 D.Lgs. 546/1992 preveda che le parti possano depositare documenti fino a 20 giorni prima della data di trattazione, l’art. 58 D.Lgs. 546/1992 prevede espressamente che nel giudizio di appello sia fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Tale facoltà è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all’introduzione del giudizio di primo grado, né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, ove la parte provveda a un nuovo deposito in termini in sede di appello.
La pronuncia in commento si riferisce però alla previgente disciplina dell’art. 58, essendo lo stesso stato modificato dal D.Lgs. 220/2023, entrato in vigore il 4.01.2024, che prevede, ora, che per gli appelli notificati a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, non siano più ammessi nuovi mezzi di prova e non possano essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini del decidere ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli e produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili.
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