Procedure concorsuali
25 Settembre 2025
Qualora il Segretario generale della Camera di Commercio disponga l'archiviazione del procedimento di composizione negoziata della crisi il Giudice non può fare altro che pronunciare un provvedimento di “non luogo a provvedere”.
Con il provvedimento del 8.08.2025, il Tribunale di Roma si è espresso su una circostanza molto particolare che aveva ad oggetto la richiesta di conferma/proroga delle misure protettive da parte di una società che aveva chiesto l’avvio della procedura di composizione delle crisi.
In buona sostanza, nell’ambito di suddetta proceduta il Segretario generale della Camera di Commercio aveva proceduto all’archiviazione dell’istanza, a fronte del parere negativo espresso dall’esperto, di talché la Ricorrente chiedeva al Giudice di superare la volontà del Segretario generale provvedendo egualmente alla proroga delle misure protettive.
Tuttavia, il Tribunale di Roma ha ritenuto che detta archiviazione comporti un non luogo a provvedere sulla richiesta di conferma delle misure protettive, in ragione della evidente funzione servente, e, quindi, cautelare, che dette misure istituzionalmente assolvono affinché le trattive in cui si sostanzia il c.d. percorso legale della composizione negoziata ex artt 12 e ss. del Codice della crisi possano utilmente svolgersi e condurre al superamento della condizione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario o di crisi o, ancora, di insolvenza che non appalesi irreversibilità che ne ha determinato l’abbrivio e che costituisce il fisiologico epilogo della medesima negoziazione.
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