Tributi locali
18 Ottobre 2025
La Corte di Cassazione ha stabilito che le aree urbane censite al catasto fabbricati in categoria F/1 e prive di rendita catastale devono essere assoggettate a Imu come aree fabbricabili, ma a determinate condizioni.
Con la sentenza n. 26673/2025, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, ai fini Imu, le aree urbane classificate in categoria catastale F/1 devono essere assimilate alle aree fabbricabili e, in quanto tali, assoggettate a Imu. Questo principio naturalmente soggiace a una precisa condizione: l’edificabilità deve risultare dalle indicazioni dello strumento urbanistico generale del Comune.
Sostanzialmente, le aree urbane classificate in categoria F/1 sono prive di rendita e perciò non possono essere assimilate né ai fabbricati né ai terreni agricoli. Tuttavia, secondo gli Ermellini, il fatto che tali cespiti sono privi di rendita non determina necessariamente l’esenzione Imu.
Ecco allora che diventa fondamentale la destinazione risultante dagli strumenti urbanistici. Nel caso in cui sia prevista espressamente l’edificabilità, la Suprema Corte afferma che l’area urbana viene considerata a tutti gli effetti area fabbricabile soggetta a Imu con imposizione da calcolare sul valore venale in comune commercio.
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