IVA
06 Marzo 2025
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'acquirente nazionale è debitore d'imposta se la stabile organizzazione non interviene.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 4.03.2025, n. 64, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicabilità dell’art. 192-bis della Direttiva Iva 2006/112/CE agli acquisti intracomunitari, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante.
Il caso esaminato riguarda una società tedesca (Alfa) che, pur avendo un dipendente in Italia potenzialmente configurabile come stabile organizzazione ai fini Iva, effettua vendite alla propria controllata italiana (Delta) senza un effettivo intervento di tale dipendente nelle operazioni commerciali.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 7, c. 1, lett. d) D.P.R. 633/1972, ricorda che “la stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all’estero è soggetto passivo Iva stabilito nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute”. Secondo l’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, gli obblighi relativi alle cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia sono adempiuti dai cessionari.