Diritto del lavoro e legislazione sociale

20 Dicembre 2023

Aspettando la legge di Bilancio: novità per il congedo parentale

Sulla scorta di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, il legislatore torna sul tema e, all’art. 36 del disegno di legge di Bilancio 2024, riconosce un ulteriore mese di congedo indennizzato all’80%, senza tuttavia modificare la durata totale del congedo stesso.

Il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede all’art. 36 un nuovo intervento in materia di congedo parentale: richiamando l’art. 34, c. 1, primo periodo D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico a sostegno della genitorialità), dispone una misura che incentiva l’accesso dei genitori (alternativamente fra loro) ai periodi di congedo, rendendolo maggiormente appetibile dal punto di vista economico.

La bozza del testo normativo, infatti, dispone per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese, il riconoscimento di un’indennità pari al 60% per un ulteriore mese. Questa misura trova applicazione entro i 6 anni di vita del bambino e sostituisce la percentuale del 30%, prevista dalla normativa originaria.

La misura, che avrà carattere strutturale, è interessata anche da una misura transitoria, valevole solo per l’anno 2024: la percentuale del 60% infatti per il 2024 sarà elevata all’80%, garantendo, quindi, 2 mesi di congedo parentali indennizzati alle medesime condizioni economiche del congedo obbligatorio.

La misura, che non interviene sulla durata complessiva del congedo (confermata nella misura massima di 9 mesi quale sommatoria del congedo garantito a entrambi i genitori, elevata a 10 o 11 mesi in funzione di determinate condizioni), ma solo sull’indennizzo economico, pone di fronte a nuovi scenari.

Schematizziamo le nuove disposizioni come segue.

Genitori interessati da congedo obbligatorio cessato prima del 31.12.2023:

  • il congedo parentale può essere di un mese con indennizzo all’80%, entro i 6 anni di vita del bambino, a scelta fra uno dei 2 genitori;
  • per i restanti 8 mesi il congedo è indennizzato al 30%, entro i 12 anni del bambino. Tuttavia, per singolo genitore il congedo parentale va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 mesi.

Genitori interessati da congedo obbligatorio cessato dopo il 31.12.2023, misure per l’anno 2024:

  • il congedo parentale può essere di 2 mesi con indennizzo all’80%, entro i 6 anni di vita del bambino, a scelta fra uno dei 2 genitori;
  • per i restanti 7 mesi il congedo è indennizzato al 30%, entro i 12 anni del bambino. Tuttavia, per singolo genitore il congedo parentale va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 mesi.

Genitori interessati da congedo obbligatorio cessato dopo il 31.12.2023, misure a partire dal 2025:

  • il congedo parentale può essere di un mese con indennizzo all’80%, entro i 6 anni di vita del bambino, a scelta fra uno dei 2 genitori;
  • un ulteriore mese con indennizzo al 60% è riconosciuto, entro i 6 anni di vita del bambino, a scelta fra uno dei 2 genitori;
  • per i restanti 7 mesi il congedo è indennizzato al 30%, entro i 12 anni del bambino. Tuttavia, per singolo genitore il congedo parentale va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 mesi.

In tutti i casi proposti, la durata complessiva del congedo, indennizzato per 9 mesi totali fruiti in alternativa fra i genitori, può estendersi fino a 10 mesi (11 se vi è fruizione anche da parte del padre), da fruirsi entro i 12 anni di vita del bambino e indennizzati nella misura del 30% solo in caso di reddito del lavoratore inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Si ricorda inoltre che per i genitori che chiederanno l’accesso al congedo parentale nell’anno 2024, a fronte di un congedo obbligatorio cessato entro il 31.12.2022, la percentuale di indennizzo rimane fissata nella misura del 30%, senza alcuna maggiorazione.

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