Imposte dirette
05 Luglio 2025
La circolare 3.07.2025, n. 10/E chiarisce i criteri di tassazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo dopo la riforma fiscale. Focus su proroghe e riassegnazioni contrattuali, tra disciplina transitoria e nuovo regime.
Con la circolare 3.07.2025, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate interviene con un’articolata ricognizione interpretativa sul trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dall’art. 1, c. 48 della legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), nonché dalla disciplina transitoria delineata dal D.L. 28.02.2025, n. 19, convertito dalla L. 60/2025.
Quadro normativo previgente: tassazione forfetaria e valori ACI – Fino al 31.12.2024, il regime impositivo dei fringe benefit per i veicoli aziendali si fondava sull’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir. In base a tale previsione, per i veicoli immatricolati ex novo e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1.07.2020, il benefit imponibile era calcolato sul 25% del costo di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinata secondo le tabelle ACI. Percentuali superiori si applicavano in funzione delle emissioni di CO2, in un’ottica ambientale già sensibile. Restava inoltre ferma la disciplina ante 2020 per i contratti stipulati entro il 30.06 dello stesso anno.
Svolta dal 2025 con il nuovo regime strutturale – Dal 1.01.2025, la novella apportata dalla legge di Bilancio riformula integralmente la lett. a) dell’art. 51, c. 4, del Tuir. Il nuovo criterio prevede l’assoggettamento a tassazione del 50% del valore determinato sulla base della percorrenza convenzionale (15.000 km), ridotto al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per quelli a trazione esclusivamente elettrica.