Paghe e contributi

04 Gennaio 2024

Assegno di inclusione: istruzioni operative per l’esonero contributivo

Con la circolare 29.12.2023, n. 111 l’Inps pubblica le istruzioni operative per l’assunzione e le trasformazioni dei contratti di lavoro di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Facendo seguito ai precedenti documenti di prassi, con cui l’Inps ha fornito indicazioni in relazione alla disciplina del Supporto per la formazione e il lavoro (circolare 29.08.2023, n. 77) e, successivamente, le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura dell’Assegno di inclusione (circolare 16.12.2023, n. 105), al fine di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, l’Istituto ha pubblicato la circolare 29.12.2023, n. 111, contenente le prime istruzioni operative per la concessione degli incentivi all’assunzione.

Tale previsione fa seguito alle disposizioni contenute nel D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023, che ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. La misura, che sostituisce gli incentivi previsti per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, per un periodo massimo di 12 mesi, che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato:

  • a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;
  • a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Nel primo caso il bonus consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro annui per 1 anno (pari a 666,66 euro mensili); nel secondo, invece, il bonus spetta per il 50% della contribuzione nel limite di 4.000 euro per 1 anno (pari a 333,33 euro mensili) e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
Qualora l’assunzione avvenga in corso del mese, l’importo mensile sarà riproporzionato su base giornaliera, nella misura di 21,50 euro. In entrambi i casi dall’esonero sono esclusi i premi e i contributi da versare all’Inail.

L’esonero, come specifica la circolare, verrà riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Inoltre, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 48/2023, l’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.

Si ricorda inoltre che l’esonero non può essere richiesto se il datore di lavoro:

  • non è in regola con il Durc;
  • ha commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • non rispetta le condizioni per la fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015;
  • ha proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei 9 successivi, a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • non applica gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A conclusione, il documento di prassi Inps specifica che l’esonero in parola è soggetto alle disposizioni in materia di de minimis e può essere cumulato con altri incentivi previsti dalla normativa vigente:

  • incentivo per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’art. 13 L. 68/1999; in base, infatti, al combinato disposto delle norme in vigore, la cumulabilità tra l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’art. 13 L. 68/1999 e l’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili, laddove si tratti, segnatamente, di persone con disabilità;
  • agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

La circolare specifica, inoltre, che la misura sarebbe cumulabile anche con gli esoneri under 36 e donne svantaggiate previsti dalla legge di Bilancio 2023, che rimangono tuttavia esclusi in funzione della mancata sovrapposizione temporale delle misure.

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