Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Aprile 2025
Con la nota 10.04.2025, n. 5257 il Ministero del Lavoro interviene per fare chiarezza sulla durata minima dell’assenza ingiustificata e sulle possibili conseguenze dell’attività ispettiva in materia di dimissioni di fatto.
A seguito della richiesta ufficiale presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la nota esplicativa 10.04.2025, n. 5257 che chiarisce alcuni punti controversi contenuti nella circolare n. 6/2025.
Il tema al centro dell’interlocuzione riguarda la corretta interpretazione del periodo di assenza ingiustificata ai fini della configurabilità delle dimissioni di fatto da parte del lavoratore.
Secondo quanto precisato dal Ministero, il termine minimo di 15 giorni consecutivi di assenza ingiustificata, necessario per considerare il rapporto di lavoro come risolto per volontà implicita del dipendente, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, nemmeno in senso peggiorativo per il lavoratore. La ratio di tale impostazione risiede in una tutela prudenziale della parte debole del rapporto di lavoro: una durata inferiore, si legge nella nota, non consentirebbe al lavoratore di esercitare pienamente il proprio diritto alla giustificazione, rischiando un’ingiusta ed eccessivamente rapida esclusione dal posto di lavoro.