Altre imposte indirette e altri tributi
10 Giugno 2025
Dal 1.01.2025, l’imposta di bollo sulle polizze vita (rami III e V) è dovuta annualmente e non più al riscatto. Versamento via F24 con rate per l’imposta maturata fino al 2024. Chiarimenti anche per compagnie estere e “scudo fiscale”.
Con la circolare 4.06.2025, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro completo delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, cc. 87 e 88 L. 207/2024) in tema di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, disciplinata dall’art. 13, c. 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.
Com’è noto, per effetto delle modifiche sopra citate, dal 1.01.2025, le imprese di assicurazione sono tenute a versare annualmente (e non più al momento del rimborso o del riscatto) l’imposta di bollo sulle comunicazioni ai clienti relative a specifiche polizze assicurative, ovvero:
– le Polizze unit linked e index linked (ramo III), con prestazioni collegate a OICR, fondi interni, indici o altri valori di riferimento;
– le operazioni di capitalizzazione (ramo V).