Società e contratti

10 Aprile 2025

Ateco 2025: le indicazioni del Fisco e del Registro delle Imprese

Con la risoluzione 8.04.2025, n.24/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti della transizione alla nuova classificazione delle attività economiche sulla gestione degli adempimenti fiscali. Indicazioni utili giungono anche dal Registro delle Imprese.

Dal 1.04.2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, con implicazioni dirette su dichiarazioni fiscali e pratiche amministrative.

Con la risoluzione 8.04.2025 n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato gli effetti operativi della transizione dal punto di vista degli adempimenti di natura fiscale: come prima cosa, viene precisato che non è necessario presentare alcuna dichiarazione di variazione dati Iva ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 633/1972, né ai sensi dell’art. 7, c. 8 D.P.R. 605/1973. Inoltre, viene precisato che i contribuenti possono verificare in autonomia il codice Ateco “aggiornato”, accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica).

Dal 1.04.2025, ogni atto o dichiarazione fiscale deve riportare obbligatoriamente il nuovo codice Ateco 2025. Pertanto, i soggetti che presentano una prima dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell’attività dovranno utilizzare fin da subito i nuovi codici. Questo vale anche per specifici adempimenti legati a normative settoriali, come nel caso della comunicazione per accedere al credito d’imposta ZES unica.

Diverso è il canale da utilizzare a seconda della tipologia di contribuente: le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono trasmettere la variazione attraverso la piattaforma ComUnica di Unioncamere, mentre tutti gli altri operatori devono avvalersi dei modelli dichiarativi messi a disposizione dall’Agenzia (AA5/6, AA7/10, AA9/12 o ANR/3 a seconda dei casi).

Un passaggio tecnico degno di attenzione riguarda la compilazione della dichiarazione Iva 2025 presentata dal 1.04.2025: è ammessa l’indicazione sia del vecchio che del nuovo codice Ateco, a patto di barrare la casella “Situazioni particolari” con il codice 1, come precisato dalla stessa Agenzia nella FAQ pubblicata il 5.03.2025.

Parallelamente, anche il Registro delle Imprese, dal 1.04.2025, ha avviato l’aggiornamento automatico dei codici Ateco per tutte le attività già registrate, mantenendo comunque in archivio i precedenti codici 2007-2022. Tale aggiornamento si basa sulla tabella tecnica definita dall’Istat, pubblicata nella sezione “Strumenti per l’implementazione operativa” del sito istituzionale dell’Istituto. Le nuove imprese iscritte dopo il 1.04.2025 saranno invece direttamente classificate secondo i codici Ateco 2025.

Se un’impresa non dovesse ritenere appropriato all’attività svolta il codice Ateco assegnato automaticamente, può chiedere la modifica attraverso il servizio gratuito “Rettifica Ateco 2025”, disponibile dal 15.04.2025 al 30.11.2025 sul sito https://rettificaateco.registroimprese.it. I requisiti per poter accedere a questa rettifica sono piuttosto rigorosi: l’impresa deve risultare attiva, non cancellata, non cessata, senza procedure concorsuali in corso e deve essere già stata riclassificata in tutte le unità locali. Inoltre, il codice Ateco 2007/2022 originario deve corrispondere a più codici Ateco 2025 secondo la tavola di raccordo bidirezionale dell’Istat. Non possono accedere al servizio le imprese che abbiano già presentato una richiesta di rettifica o altra pratica di modifica dell’attività. La domanda può essere inviata una sola volta per ciascuna impresa, anche se distribuita su più Province: in tal caso deve essere unica e comprensiva di tutte le sedi interessate. Va sottolineato, infine, che questa richiesta non costituisce una pratica di Comunicazione Unica, ma deve essere compilata esclusivamente attraverso il portale dedicato.

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