IVA
28 Luglio 2025
Senza nuova elencazione dell’Agenzia non pare possibile riposizionare l’ambito applicativo della lettera a-ter) sui nuovi ATECO. Le conclusioni sarebbero paradossali: l’idraulico rimarrebbe in reverse solo per gli impianti geotermici.
Dal 1.01.2025 è in vigore, com’è noto, la nuova classificazione ATECO 2025 delle attività economiche, in sostituzione dei precedenti ATECO 2007 (da ultimo aggiornati nel 2022); per i vari adempimenti (statistici, fiscali e amministrativi) la nuova classificazione è tuttavia operativa dal 1.04.2025.
Nulla è stato ancora ufficialmente detto dall’Agenzia delle Entrate in merito all’impatto delle novità che interessano anche il settore F “costruzioni”, con riferimento alla disciplina del reverse charge prevista dall’art. 17, c. 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/1972 e per quella della lett. a).
Un po’ tutti ci chiediamo, quindi, come comportarsi. Accantonate improbabili doti di chiaroveggenza, nell’attesa di avere un giorno indicazioni ufficiali, proviamo a formulare qualche “distensiva” riflessione anticipando, fin da subito, le conclusioni che, a giudizio di chi scrive, rappresentano l’unico comportamento praticabile:
– si mantiene fede all’elencazione dei vecchi codi ATECO 2007 richiamati nella vecchia circolare 14/E/2015, per la disciplina della lett. a-ter);
– vanno invece considerate, al contrario, le novità intervenute nel 2025 nei casi (residuali) di applicazione della disciplina della lett. a).