Revisione e controllo
23 Luglio 2025
Il MEF chiarisce che i 5 crediti formativi ESG per i revisori devono essere acquisiti in un solo anno (2024 o 2025), per abilitare al rilascio dell’attestazione sulla sostenibilità. Si rafforza il ruolo del revisore nella nuova governance informativa ESG.
Nel processo di progressiva istituzionalizzazione della rendicontazione di sostenibilità, il ruolo del revisore legale si arricchisce di nuove responsabilità, tra cui quella, particolarmente delicata, del rilascio dell’attestazione di conformità delle informazioni non finanziarie. In tale prospettiva, il legislatore ha ritenuto necessario disciplinare in modo rigoroso i requisiti formativi che abilitano i professionisti a tale funzione, con particolare attenzione al periodo transitorio introdotto dal D.Lgs. 125/2024.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con le Faq nn. 30 e 31 pubblicate in data 7.07.2025, ha chiarito i criteri temporali e contenutistici per il conseguimento dei crediti formativi da parte dei revisori. Tali chiarimenti assumono una rilevanza non secondaria, in quanto confermano l’orientamento verso una standardizzazione degli oneri professionali in linea con i nuovi obblighi derivanti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e dalla crescente rilevanza attribuita agli standard informativi europei (ESRS).
Nello specifico, il MEF ha confermato che i 5 crediti formativi richiesti ai revisori legali per ottenere l’abilitazione al rilascio dell’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere acquisiti integralmente in un’unica annualità: o nel corso del 2024 o nel corso del 2025. È quindi esclusa la possibilità di ripartizione su 2 annualità distinte. Tale disposizione mira a garantire un presidio unitario e coerente delle competenze, evitando frammentazioni o percorsi disomogenei.
L’indicazione si inserisce nel solco dell’art. 18, c. 4 D.Lgs. 125/2024, che introduce un regime transitorio per il biennio 2024-2025, nel quale i revisori interessati ad assumere incarichi connessi alla verifica della sostenibilità dovranno dimostrare un adeguato aggiornamento professionale, in linea con le materie incluse nel gruppo D) del Programma di formazione continua adottato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili.
Un’ulteriore precisazione, fornita nella Faq 31, chiarisce che i revisori che abbiano già conseguito i 5 crediti nel 2024 possono comunque acquisirne altri nel 2025, sempre nelle medesime materie ESG, e utilizzarli per adempiere all’obbligo generale di aggiornamento professionale previsto dall’art. 5 D.Lgs. 39/2010. Naturalmente, resta fermo l’obbligo di rispettare la quota minima di crediti da conseguire nelle materie di revisione contabile (gruppo A) per l’anno 2025.
Il dato normativo, seppur tecnico, pone importanti riflessioni sul piano della governance delle competenze nel mondo professionale. Da un lato, si afferma la necessità di distinguere tra formazione ordinaria e formazione abilitante, assegnando a quest’ultima un ruolo selettivo e propedeutico per attività ad alto impatto reputazionale e sistemico. Dall’altro, si riconosce la crescente complessità dell’informativa ESG, la quale non può essere gestita con logiche esclusivamente economico-finanziarie, ma richiede approcci transdisciplinari e competenze integrate.
Per i commercialisti e i revisori, si tratta di un’opportunità e, insieme, di una sfida: entrare nel perimetro operativo della sostenibilità richiede non solo un aggiornamento formale, ma una vera e propria rivoluzione concettuale. L’informativa di sostenibilità non rappresenta più un elemento accessorio del bilancio, bensì uno dei suoi nuclei vitali, con effetti diretti sulla percezione del rischio, sulla valutazione d’impresa e sull’accesso al capitale.
Il chiarimento ministeriale valorizza il ruolo del revisore quale protagonista chiave della trasparenza e richiama l’intera comunità professionale a un ripensamento del proprio posizionamento rispetto alla sostenibilità: non come trend passeggero, ma come dimensione costitutiva della rendicontazione aziendale contemporanea.