Imposte dirette
29 Luglio 2025
L’attestazione delle spese sanitarie sostenute scaricata dal Sistema Tessera Sanitaria può essere utilizzata, insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sostituzione dei singoli documenti di spesa (scontrini e fatture).
Nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata con modifiche, il CAF o il professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati, salvo quanto disposto, in relazione alle sole spese sanitarie, dall’art. 5, c. 3 D.Lgs. 175/2014, come modificato dall’art. 6 D.L. 73/2022, a decorrere dall’anno d’imposta 2022.
Per tali spese, il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.
In caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato. Inoltre, il CAF o il professionista deve acquisire e conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. In caso di modifica delle spese sanitarie, infatti, l’elenco dettagliato delle spese risulta necessario al fine di consentire al CAF o al professionista di dimostrare la correttezza del proprio operato. Qualora il contribuente abbia delle difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia e non sia in grado di ottenere le apposite credenziali o comunque di stampare o salvare il citato prospetto di dettaglio, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva, in luogo di tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).
L’Agenzia delle Entrate nella Faq del 17.07.2025 conferma l’attestazione delle spese sanitarie con il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già richiamata nella circolare 19.06.2023, n. 19/E.
Dall’home page del sistema Tessera Sanitaria è possibile accedere all’Area Riservata – Cittadino, per tutti i soggetti in possesso di credenziali SPID, CIE e TS/CSN. Il Sistema TS rende disponibile anche la funzione di Consultazione di tutte le spese sanitarie effettuate nel corso dei vari anni.