Procedure concorsuali

10 Maggio 2024

L’attestazione di veridicità dei dati aziendali (seconda parte)

Dal punto di vista metodologico lo scopo dell’attestazione è verificare la fattibilità del piano di risanamento proposto dal debitore essendo il giudizio di veridicità dei dati aziendali prodromico all’attestazione di fattibilità.

Il concetto di “veridicità” è analogo a quello della veridicità di bilancio, ma con l’essenziale distinguo di intenderla in riferimento alla sola base dati di partenza del piano. Ai fini dell’attestazione, non è rilevante se tale base dati coincide con le risultanze delle scritture contabili o fa emergere significative differenze, per modifica dei criteri valutativi, correzioni di precedenti imprecisioni o addirittura falsità. Quello che rileva è la situazione di partenza alla data di riferimento del piano e compito dell’esperto è di attestarne la veridicità, a prescindere da eventuali discrepanze con i dati storici.

Come indicato dai Principi di attestazione, l’espressione “veridicità” utilizzata nella Legge Fallimentare e ora nel Codice della crisi non può essere intesa nel senso di verità oggettiva, che è “irraggiungibile con riguardo ai valori stimati”, quanto piuttosto che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo e contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale.

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