Accertamento, riscossione e contenzioso
06 Settembre 2025
Le difficili modalità di confutare il contenuto delle attestazioni del messo notificatore.
La valenza privilegiata delle attestazioni dei fatti riportati dal messo nella relata di notifica, unita all’inidoneità delle risultanze anagrafiche offerte dal contribuente, non in grado di assurgere a “prove del fatto negativo” rende, nei fatti, pressocché insormontabile confutare il contenuto, nel merito, delle attestazioni del notificatore, se non avanzando procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Fattispecie concreta – Una contribuente impugnava, innanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, una cartella di pagamento eccependone la nullità derivante dall’inesistenza giuridica del prodromico avviso di accertamento Tari perché notificato a persona che non presentava alcun riferimento con la destinataria dell’atto.
Dagli atti processuali emergeva che, nella relata della notifica postale dell’atto impositivo originario, il notificatore attestava come la stessa fosse stata formalizzata presso il domicilio della contribuente con consegna nelle mani del “nipote convivente”.