IVA

06 Marzo 2025

Attività preparatorie e mancato avvio dell’attività principale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25.01.2025, n. 4931, si è pronunciata su vari temi relativi all’Iva, tra questi la detraibilità dell’Iva in ordine ad attività preparatorie.

La Cassazione, con riguardo alla censura relativa all’asserita detraibilità dell’imposta in relazione a fatture passive emesse per “questioni preparatorie e di studio”, ha testualmente rappresentato che, anche nel caso di mancato inizio dell’attività sociale (nella specie mancata apertura di una nuova struttura ambulatoriale), in materia di detraibilità dell’Iva, nel caso non siano state effettuate operazioni attive, costituisce da tempo giurisprudenza costante della Corte (Cass. n. 7344/2021; Cass. n. 18745/2016; Cass. n. 23994/2018 e, più di recente, Cass. n. 11213/2023) il principio di diritto secondo il quale “ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività d’impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero si renda raccordabile in senso funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure da assumere in un’accezione ampia (così anche Cass., Sez. V, ordinanza n. 30685/2024 e Cass. civ., 17.03.2021, n. 7440)”.

A tale proposito si deve sottolineare come queste pronunce si muovono sul solco del diritto unionale come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra le tante Corte giust. 8.06.2000, causa C-400/98, Brigitte Breitsohl; Corte giust., 2.06.2016, causa C-263/15, Lajver e Corte giust. 28.02.2018, causa C-672/16, Imofloresmira – In vestimentos Imobiliérios SA) secondo cui è considerato soggetto passivo Iva il soggetto che ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento e che, come tale, ha diritto di detrarre immediatamente l’Iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa.

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